- Professionali
- Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà competente sull'art. 37 comma 3 del d.lgs. 81/08, che prevede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici cui sono sottoposti. L'accordo stato – regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 8 del 11/01/2012, ha integrato il suddetto art. 37, definendo in maniera più compiuta: • i requisiti dei docenti dei corsi (esperienza almeno triennale nel campo della sicurezza sul lavoro) • l'organizzazione della formazione (organizzatore, responsabile del corso, frequenza minima del 90% monte ore, etc…) • la metodologia di insegnamento • l’articolazione del percorso formativo (in base alle macrocategorie di rischio e corrispondenze ateco 2002-2007)