- Di processo
- 1. Promuovere l’uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività
trasfusionali attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, in
conformità alle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive europee;
2. Garantire l’omogeneizzazione dell’attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture
trasfusionali, di competenza delle regioni (legge 21 ottobre 2005, n. 219; articolo 12, comma 4,
lettera t).